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Il Regolamento della Camera

Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo XII - Della Pubblicità dei Lavori
  • Art. 65
    1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera. (*)
    2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
    3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

    (*) Comma modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

INDICE DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA